L’acquisto dei farmaci rientra nelle spese sanitarie per le quali è possibile richiedere una detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. L’importo che verrà detratto è pari al 19% della differenza tra il totale degli importi spesi e la franchigia di 129,11 euro. Per effettuare la richiesta, oltre a inserire la somma nella dichiarazione dei redditi, è obbligatorio presentare i cosiddetti scontrini fiscali “parlanti”, riportanti cioè la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. All’atto dell’acquisto, quindi, occorre indicare il proprio codice fiscale al farmacista, che provvederà a inserirlo nello scontrino.
Cosa è detraibile e cosa no.
Sono detraibili le specialità medicinali, i farmaci e i medicinali omeopatici, sia da banco sia con ricetta medica. Non rientrano invece tra le spese detraibili quelle effettuate per l’acquisto dei cosiddetti “parafarmaci”, che includono prodotti come integratori alimentari, rimedi fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. Per capire se un prodotto è detraibile, basta leggere lo scontrino che riporta in automatico la tipologia a cui appartiene: gli importi detraibili sono quelli riferiti alle diciture “farmaco” (o sua abbreviazione “f.co”), “medicinale” (o “med”) e alle sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, come Otc (farmaco da banco per automedicazione), Sop (medicinale senza obbligo di prescrizione), omeopatico o ticket (in caso di farmaco coperto dal Servizio sanitario).
Dispositivi medici e mascherine.
Covid Oltre ai farmaci è possibile chiedere la detrazione anche per l’acquisto e il noleggio di vari dispositivi medici, quali per esempio la macchina per aerosolterapia, l’apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, siringhe e relativi aghi, ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori. Per quanto riguarda le mascherine protettive facciali, delle quali dallo scorso anno tutti i cittadini stanno facendo ampio uso, è stata inserita una nota specifica in una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che riporta quali tipologie sono detraibili e quali no. «Si ritiene – si legge nel documento – che qualora le mascherine protettive siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento».
Casi particolari.
Per la tutela della privacy, lo scontrino non riporta il nome commerciale del farmaco, ma il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic). Per i medicinali omeopatici che non hanno questo numero, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido su tutto il territorio nazionale. Anche per quanto riguarda i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche), per richiedere la detrazione è necessario certificare la natura, la qualità, la quantità e il codice fiscale del destinatario. Per questi prodotti, in caso non si riesca a emettere scontrini fiscali parlanti, deve essere richiesta la fattura. Maggiori informazioni sono reperibili nella guida dell’Agenzia delle Entrate.