«Il pagamento si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente lo esegue». È quanto si legge in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, relativo all’obbligo di tracciabilità delle spese.
Secondo quanto evidenziano gli esperti Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta «il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui – si legge nel testo – attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo. I casi più comuni sono le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese pagate da un membro della famiglia che “fa la spesa” per tutti».
A fornire i chiarimenti è la stessa Agenzia delle Entrate. Tarabusi e Trombetta precisano che «va comunque verificata la corrispondenza tra la spesa che si vuole detrarre ed il pagamento effettuato da altri. Il contribuente – spiegano gli esperti – che vuole detrarre la spesa produrrà al Caf o al professionista la prova cartacea della transazione/pagamento fatta dal soggetto che ha materialmente pagato: ad esempio la ricevuta bancomat, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav o la copia dei pagamenti PagoPa. In mancanza, il pagamento “tracciabile” può essere documentato con una specifica annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino) da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio».